PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, le parole: «a ferma quadriennale» sono sostituite dalle seguenti: «a ferma minima di sei anni»;

          b) il comma 4 è abrogato.